L’’art. 5 del D.P.R. 74/2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura dispone che: “in deroga a quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
le previsioni meteorologiche riferite ai giorni successivi il termine di legge del 15 aprile, indicano la persistenza di temperature, con particolare riferimento alle minime, tali da non consentire per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico;
l’obiettivo primario è tutelare la salute della cittadinanza, con particolare riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;
Si è quindi ritenuto opportuno emettere un ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 28 aprile 2024 compreso, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, non eccedendo la temperatura interna di 19°C, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle 23,00;
La cittadinanza dovrà limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 17° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
Verranno adottate le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, dai competenti organi di vigilanza di la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
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Ordinanza N. 30 del 22/04/2024: | ordinanza_risc_22_apr_24.pdf | 147.86 KB | Scarica |
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