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ordinanza sindacale
Avvisi e comunicazioniTaglio della vegetazione incolta per prevenzione rischio incendio e di igiene pubblica. Ordinanza sindacale rivolta alla generalita’ dei cittadini
23 Giugno 2022 - 16:58:10

Taglio della vegetazione incolta per prevenzione rischio incendio e di igiene pubblica. Ordinanza sindacale rivolta alla generalita’ dei cittadini

L’Ordinanza Sindacale N. 43 del 17/06/2022 si prefigge la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, perchè a causa delle temperature particolarmente elevate di questi mesi estivi il rischio di INCENDI è particolarmente elevato specialmente nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione specialmente nei terreni incolti ed aree ricoperte da vegetazione spontanea, ed è possibile che si verifichino problemi di igiene in quanto la situazione favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie. Onde evitare queste situazioni nel territorio comunale si ritiene necessario dover disporre in tempo utile l’adozione di MISURE atte ad evitare o comunque attenuare i rischi di incendio.

Viene ordinato che dal 20 Giugno 2022 al 02 Ottobre 2022 sia fatto ASSOLUTO DIVIETO di una serie di azioni, di cui ne accenneremo solo alcune (e che sarà premura del cittadino, prendere visione nell’Orinanza completa)

in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti sul territorio comunale, di:

• accendere fuochi di ogni genere;

• la combustione di residui vegetali agricoli e forestali • far brillare mine o usare esplosivi;

• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

• fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

• esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio,

• i proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l’area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali;

 • tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, hanno l’obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

•tutti i soggetti interessati devono, inoltre, provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e delle linee ferroviarie e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

• i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

SI RICORDA CHE ESISTE L’OBBLIGO di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; - che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni: AI VIGILI DEL FUOCO, STAZIONE CARABINIERI FORESTALI, POLIZIA INTERCOMUNALE, STAZIONE DEI CARABINIERI, POLIZIA DI STATO.

PER COMPLETEZZA SI RIMANDA ALLA LETTURA INTEGRALE DELL’ORDINANZA.

In allegato Ordinanza Sindacale N.43 del 17 giugno 2022

Allegati

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Ordinanza Sindacale N.43 del 17 giugno 2022 Icona del PDF ordinanza_sindacale_43_del_17.06.2022.pdf pdf 183.08 KB Scarica

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