L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza o suo delegato, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
Direttore Area Amministrativa ed Innovazione
Segretario Comunale: Dott.ssa Benedetta Cuomo
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.
Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure presentata all'URP
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente nelle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’ indirizzo: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Ufficio Trasparenza del Comune di Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1 40011 Anzola dell'EMilia
- tramite fax al n. 051731598
- direttamente presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
Nessuno
Entro 30 giorni dalla richiesta
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Aree Tematiche:
Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti
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