Il Comune di Anzola dell’Emilia è compreso nella fascia climatica “E” che attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura. I Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
Si evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici;
Viene valutato che permanendo condizioni meteo caratterizzate da temperature registrate nell’area Metropolitana di Bologna dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia- Romagna sensibilmente al di sopra della media stagionale e che il Comune di Anzola dell’Emilia è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l’adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l’approvazione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2019 e che gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principale fonti di emissione di inquinanti atmosferici locali; la quale è stata disposta la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipandone l’accensione al 02/11/2022; viene ordinato
l’ulteriore posticipo dell’accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, al 07/11/2022.
La presente ordinanza non si applica: a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Gli organi di vigilanza adotteranno le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Per approfondire prendere visione dell'Ordinanza.
In allegato: Ordinanza del Sindaco N. 72 del 31 Ottobre 2022
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