SOSPENSIONE TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Effetti degli atti amministrativi in scadenza
Ai sensi dell'art. 103 comma 2° del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd Cura Italia) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020.
Quanto sopra ha valore quindi per i seguenti atti:
- Concessione per occupazioni di suolo pubblico
- Contrassegno parcheggio invalidi
-Eventuali Autorizzazioni in deroga a transiti e divieti
Per quanto riguarda le sanzioni, tutte le scadenze (notifiche, termini di pagamento o di presentazione dei ricorsi) sono state fermate dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020. Questo significa che il tempo a disposizione va ricalcolato fermando i giorni di decorrenza al 9 marzo e riprendendo a conteggiare dal 4 di aprile.
Il Decreto Legge ha disposto anche la proroga della validità fino al 31 agosto 2020 dei documenti di riconoscimento e di identità (specificati all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Per prendere visione del Decreto Legge del 17 marzo n.18 Cura Italia:
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